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Tribunale Trento ord., N.323-16 Giugno 2011

(Tribunale Trento ord.
N:323 - 16 Giugno 2011)

Est. Ancona - M.T. c. Ministero della Giustizia

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce e con l'art. 15 della Carta di Nizza - Disapplicazione - Provvedimento di urgenza - Susistenza

L’art. 16, legge 4 novembre 2010, n. 183, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo i principi di correttezza e buona fede, non si pone in contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce ed è inconferente rispetto all’art. 15 della Carta di Nizza. Ne consegue che la norma non deve essere disapplicata, in quanto non è previsto il necessario consenso del lavoratore coinvolto nella ri-trasformazione del rapporto di lavoro.
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