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le ultime sentenze pubblicate

Tribunale di Napoli, N.-16 Novembre 2011

(Tribunale di Napoli
N: - 16 Novembre 2011)

Est. Coppola – O.P. (avv. Parascandolo) c. Srl G.I. Impianti (contumace)

Note: L’indennità ex art. 32 della legge, n. 183 del 2010: una possibile lettura parzialmente correttiva

Contratto a termine – Ragione dell’apposizione del termine – Indicazione – Mancanza – Nullità della clausola e prosecuzione del rapporto – Conseguenze economiche – Pagamento delle retribuzioni sino all’effettiva riammissione in servizio – Pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al comma 5 dell’art. 32, legge 183/2010 – Commisurazione – Danni non patrimoniali sino alla proposizione del ricorso.

La mancata indicazione nel testo scritto del contratto a tempo determinato delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine comportano la nullità della relativa clausola e la dichiarazione della prosecuzione del rapporto di lavoro. Al lavoratore spettano le retribuzioni che avrebbe percepito dalla messa in mora del datore di lavoro sino all’effettiva riammissione in servizio e l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 5 dell’art. 32 della legge n. 183/2010 per il danno non patrimoniale patto dalla scadenza del termine alla proposizione del ricorso.
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Corte Costituzionale, N.303-11 Novembre 2011

(Corte Costituzionale
N:303 - 11 Novembre 2011)

Pres. Quaranta, Est. Mazzella – Poste italiane Spa (avv.ti Maresca e Pessi) c. C.C. (avv.ti Vacirca e Angiolini) e S.G. (avv.ti Carpagnano e De Michele)

Note: L’indennità ex art. 32 della legge, n. 183 del 2010: una possibile lettura parzialmente correttiva

Contratto a termine – Art. 32, commi 5-7, legge n. 183/2010 – Questioni di legittimità costituzionale – Artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, comma 1, Cost. – Infondatezza. Contratto a termine – Direttiva 1999/70/Ce – Misure antielusive – Art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Conversione del rapporto – Conformità

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/10, sollevate dalla Corte Cass. e dal Trib. Trani, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, co. 1, Cost. (1) La norma scrutinata non contrasta con l’Accordo europeo sul contratto a tempo determinato. (2) La stessa norma non contrasta con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. (3). Il comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183/2010, prevedendo l’estensione dei commi 5 e 6 ai giudizi in corso, non costituisce una ingiustificata intromissione del potere legislativo sull’amministrazione della giustizia influendo sulla decisione delle controversie in atto e quindi non contrasta con l’art. 6 della Cedu. (4)
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Tribunale Genova, N.1691-10 Novembre 2011

(Tribunale Genova
N:1691 - 10 Novembre 2011)

Est. M. Basilico – F. e altre (avv.to G. Pieri) c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica (Avvocatura Distrettuale dello Stato)

Note: ANNO LXII - 2011 - N3

Contratto a termine – Comparto Scuola – Personale non insegnante – Assunzioni a tempo determinato – Disciplina speciale – Normativa comunitaria dei contratti a termine – Applicabilità – Condizioni – Assunzioni a tempo determinato effettuate per ragioni non temporanee – Illegittimità.

La disciplina delle assunzioni a termine del personale non insegnante della scuola pubblica ha carattere speciale rispetto a quella concernente la generalità delle assunzioni a tempo determinato, ma è integrata dalle norme non incompatibili di quest’ultima; sono illegittime, pertanto, le assunzioni a termine di personale non di ruolo della scuola ove esse siano effettuate per ragioni non temporanee e senza rispettare il limite temporale stabilito dalla normativa comunitaria per la reiterazione dei contratti a termine
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Corte di cassazione, N.19156-20 Settembre 2011

(Corte di cassazione
N:19156 - 20 Settembre 2011)

Sez. lav. – Pres. Miani Canevari, Est. Filabozzi, P.M. Matera – L.D. (avv. Zezza) c. Poste italiane Spa (avv. Trifirò). Conf. Corte d’Appello Milano 14 aprile 2008.

Note: «Sciopero» delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria?

Sciopero – Rifiuto di svolgere determinate mansioni – Insussistenza – Sanzione disciplinare – Legittimità.

Lo sciopero, nei fatti, si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita «minima unità tecnico temporale», al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere
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