Lavoro subordinato – Contratto a termine – Imprese concessionarie di
servizi nel settore postale – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del
2001 – Condizioni legittimanti la clausola appositiva del termine
nella norma a-causale – Violazioni princìpi comunitari anche in ipotesi
di un unico contratto a termine – Interpretazione della giurisprudenza
comunitaria – Disapplicazione della norma per contrasto
con il diritto comunitario – Nullità del termine –
Trasformazione a tempo indeterminato.
I princìpi affermati dalla Corte di Giustizia, in relazione al fenomeno della
successione dei contratti a termine, sono pienamente applicabili al singolo
rapporto di lavoro a termine, nella logica di proteggere i lavoratori dall’instabilità
dell’impiego e del principio secondo il quale i contratti a tempo indeterminato
costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro. L’abuso dei contratti
a termine può essere accertato andando a considerare la globale utilizzazione
del lavoro precario in ambito aziendale ove nel medesimo stabile posto di
lavoro, nella medesima ordinaria mansione, per dodici mesi su dodici l’anno,
tanto è abusivo utilizzare in successione temporizzata un medesimo lavoratore,
quanto farvi ruotare lavoratori diversi con singoli contratti.