Mobbing – Comportamento vessatorio sul luogo di lavoro – Mancata
reintegrazione nelle mansioni – Costituisce anche reato –
Maltrattamento di persone sottoposte all’autorità
Il reato di maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli si applica anche nel
rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai fini dell’art. 572 cod. pen., il prestatore
di lavoro è soggetto rientrante nella qualifica di «persona sottoposta alla
sua autorità». In particolare è configurabile il reato di cui all’art. 572 cod. pen.
per «maltrattamenti» nel comportamento degli imputati che, in violazione della
statuizione del giudice in favore della lavoratrice, non reintegrino
la medesima nelle mansioni precedentemente svolte ma anzi attuino nei suoi
confronti condotte «mobizzanti»