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Tribunale Roma, Sez. IV pen., N.10418-5 Marzo 2008

(Tribunale Roma, Sez. IV pen.
N:10418 - 5 Marzo 2008)

Est. S. Iulia – A. Sciarretta, O. Fanella e M. Raponi imputati; Nina Lopez parte civile Diff. Trib. Roma 4 maggio 2005.

Note: La condotta di mobbing in ambito lavorativo può configurare il delitto di maltrattamenti

Mobbing – Comportamento vessatorio sul luogo di lavoro – Mancata reintegrazione nelle mansioni – Costituisce anche reato – Maltrattamento di persone sottoposte all’autorità

Il reato di maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli si applica anche nel rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai fini dell’art. 572 cod. pen., il prestatore di lavoro è soggetto rientrante nella qualifica di «persona sottoposta alla sua autorità». In particolare è configurabile il reato di cui all’art. 572 cod. pen. per «maltrattamenti» nel comportamento degli imputati che, in violazione della statuizione del giudice in favore della lavoratrice, non reintegrino la medesima nelle mansioni precedentemente svolte ma anzi attuino nei suoi confronti condotte «mobizzanti»
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