Somministrazione di lavoro – Genericità delle causali – Obbligo di specificazione
– Temporaneità delle esigenze – Nullità apposizione dei
termini – Sanzione ex art 27, d.lgs. n. 276/2003
La genericità delle causali giustificatrici apposte ai contratti di lavoro a tempo
determinato nell’ambito di una somministrazione a termine, nonché la carenza
del requisito della temporaneità delle suddette esigenze, determinano la
nullità del termine apposto ai singoli contratti e la conseguente conversione a
tempo indeterminato del rapporto sin dalla origine, alle dipendenze dell’utilizzatore
(parte convenuta), in applicazione della sanzione di cui all’art. 27 del
d.lgs. n. 276/2003