Contratto a termine - Comparto Scuola - Illegittimità della rinnovazione dei contratti a termine - Sanzione della conversionedel contratto - Non sussiste - Diritto al riarcimento del danno - Sussiste
Nell’ipotesi di illegittima e reiterata stipulazione di contratti a termine alle dipendenze della p. a., il risarcimento danni previsto dall’art. 36 d.lgs. n. 165/01, ritenuto conforme ai caratteri individuati dalla Corte di Giustizia, comporta che al lavoratore illegittimamente assunto a termine spetti un risarcimento che insieme sia un adeguato ristoro del danno costituito dall’impossibilità di fruire di un’occupazione stabile alle dipendenze della pubblica amministrazione e, al tempo stesso, costituisca una valida misura dissuasiva contro l’abusivo ricorso alle assunzioni a termine