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Tribunale Roma, N.-5 Giugno 2007

(Tribunale Roma
N: - 5 Giugno 2007)

Sez. lav. – Est. Leo – Slc- Cgil Comprensorio di Roma Est (avv.ti Aiello, Bidetti, Faranda) c. Telecom Italia Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia).

Note: Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta antisindacale
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Elemento soggettivo – Irrilevanza.

Per individuare il confine tra un comportamento del datore di lavoro meramente difensivo e uno offensivo e per determinare se esso sia antisindacale o meno, i fatti oggetto di denuncia devono essere valutati nella loro unitarietà, prendendo cioè in considerazione ogni singolo episodio in collegamento con gli altri, non isolatamente, avendo riguardo al fatto che i diversi e contrapposti interessi «in gioco» vanno riguardati in modo relazionale.
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