Appalto – Subentro di nuovo appaltatore – Trasferimento d’azienda – Sussistenza – Conseguenza: applicazione dell’art. 2112 cod. civ. – Contratto di inserimento – Causa – Adattamento al contesto lavorativo – Mancanza del progetto di inserimento – Nullità del contratto.
È configurabile un trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ. quando, pur trattandosi di successione nell’appalto di un servizio ex art. 29, d.lgs. n. 276/03, risulta in concreto dimostrato l’avvenuto trapasso di elementi significativi per la gestione del servizio stesso.
Il trasferimento d’azienda non è escluso ove l’acquisizione del personale dal precedente appaltatore non è avvenuto per legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o clausola del contratto di appalto, bensì per libero atto di volontà della società subentrante.