carrello
notiziario
rgl
home page

Tribunale Roma, N.-12 Marzo 2008

(Tribunale Roma
N: - 12 Marzo 2008)

Sez. lav. – Est. Miccichè – B. B. (avv.ti Panici, Guglielmi, Salvagni) c. C. I. Srl (avv.ti Maresca, Grassi, Bonomo)

Note: Trasferimento d’azienda, beni immateriali e successione negli appalti
Parole chiave: Trasferimento di azienda ::

Trasferimento d’azienda – Trasferimento di beni immateriali – Art. 2112 cod. civ. – Applicabilità. Dimissioni verbali del socio lavoratore – Necessità della forma scritta. Contratto di inserimento – Discriminazione di genere – Nullità.

La disciplina dell’art. 2112 cod. civ. è applicabile anche quando il muta- mento nella titolarità di un’attività economica organizzata comporti un passag- gio di beni immateriali che risultino funzionalmente e autonomamente idonei allo svolgimento di un’attività imprenditoriale. Il rapporto di lavoro instaurato con il socio lavoratore viene meno solo qualora le dimissioni del socio avvengano secondo le modalità di cui all’art. 2532 cod. civ. Il contratto di inserimento ex lettera e) dell’art. 54, d.lgs. n. 276/2003, è nullo se utilizzato per attuare una discriminazione di genere.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa