carrello
notiziario
rgl
home page

Tribunale Milano, N.-29 Febbraio 2008

(Tribunale Milano
N: - 29 Febbraio 2008)

Sez. Lav. - Est. Atanasio – D. R. (avv. Spagnuolo Vigorita) c. Sistemi Informativi Spa (avv. Stanchi) e Selfin Spa (avv.ti Ciriello e Fabozzi)

Note: La preesistenza è requisito necessario del ramo d’azienda per legittimarne il trasferimento

Trasferimento di ramo d’azienda – Nozione – Soppressione del requisito della preesistenza ex art. 32 del d.lgs. n. 276/2003 – Perdurante necessità della preesistenza dell’autonomia funzionale del ramo oggetto di trasferimento – Diritto comunitario – Primazia.

Nel nostro ordinamento, in virtù del principio di supremazia del Diritto comunitario su quello nazionale, sussiste un preciso obbligo per il giudice di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e della ratio della disciplina comunitaria tenendo conto anche dei risultati cui è pervenuta la giurisprudenza comunitaria nell’opera di armonizzazione della legislazione statale dei diversi paesi membri dell’Unione europea. Pertanto – anche in considerazione del valore «normativo» delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia – deve ritenersi che la nozione di ramo d’azienda elaborata nell’ambito della giurisprudenza comunitaria sia vincolante anche per il giudice nazionale. ...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa