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Tribunale Lucca, N.XXX-18 Giugno 2011

(Tribunale Lucca
N:XXX - 18 Giugno 2011)

Est. Martelli – B.A. (avv.ti Andreoni, Angiolini, Lombardi, Genovali) c. Inps (avv. Quarta).

Note: L’intervento integrativo degli enti bilateriali per il riconosciemnto da parte dell'Inps degli istituti di tutela del reddito

Previdenza sociale – Istituti di tutela del reddito per sospensione lavo- ro – Apprendista – Licenziamento – Inesistenza ente bilaterale ai fi- ni dell’intervento integrativo – Riconoscimento dell’indennità a ca- rico dell’Inps – Esclusione – Rilevanza e non manifesta infondatez- za della questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità co- stituzionale dell’art. 19, comma 1, lett. c, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, laddo- ve subordina il diritto al pagamento di una prestazione in denaro pari all’in- dennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori as- sunti con la qualifica di apprendista, all’intervento integrativo pari almeno al- la misura del venti per cento della prestazione a carico degli enti bilaterali pre- visti dalla contrattazione collettiva. (1)
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