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TRibunale La Spezia, N.579-14 Ottobre 2008

(TRibunale La Spezia
N:579 - 14 Ottobre 2008)

UNALE LA SPEZIA, 14 ottobre 2008, Sez. lav. – Giudice Panico – C. E. e al. (avv.ti Lamma, Bordigoni) c. Acam Spa, Acam Impianti e Reti Srl (avv.ti Nanni, Benifei)

Note: Il ramo d’azienda e gli indici di genuinità del trasferimento

Trasferimento ramo d’azienda – Nozione – Art. 2112 cod. civ. – Illegittimità – Requisiti di autonomia e preesistenza del ramo – Indici di genuinità del trasferimento – Rilevanza probatoria – Trasferimento fraudolento

Non costituisce autonomo ramo aziendale un reparto in cui non si realizza un’attività finale dell’azienda ma una mera attività strumentale o ausiliaria del più generale core business aziendale. La modifica dell’art. 2112 cod. civ. operata dal d.lgs. n. 276/03 non muta, infatti, i requisiti di autonomia e di preesistenza del complesso trasferito, necessari perché possa legittimamente realizzarsi il trasferimento. Ai fini dell’indagine in ordine alla non autenticità del ramo possono assumere rilievo probatorio talune circostanze concrete quali l’assenza, nell’oggetto sociale dell’azienda cedente, dell’indicazione dell’attività specificatamente esercitata dal comparto che si intende trasferire, l’eterogeneità e non circoscrivibilità delle attività nello stesso esercitate.
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