Lavoro a tempo determinato – Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Illegittimità dell’apposizione del termine – Conversione in contratto a tempo indeterminato – Inapplicabilità – Diritto al risarcimento del danno ex art. 36, d.lgs. n. 165/2001 – Criteri per la quantificazione del danno – Applicabilità dell’art. 18, commi 4 e 5,
Statuto dei lavoratori.
Dall’accertata nullità del termine apposto a un contratto stipulato con una pubblica amministrazione non può derivare la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale normativa risulta pienamente conforme al Diritto comunitario. Il lavoratore acquisisce il diritto al risarcimento del danno subìto, che va parametrato a quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, unico istituto attraverso il quale il legislatore ha inteso monetizzare il valore del posto di lavoro assistito dalla cosiddetta stabilità reale, qual
è quello alle dipendenze della pubblica amministrazione.