Contratto a termine – Apposizione del termine in attuazione
dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 – Inapplicabilità
dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, per insussistenza violazione art.
2, comma 1-bis – Interpretazione dell’art. 2, comma 1-bis, secondo
i princìpi del diritto comunitario – Complementarietà e non
alternatività rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Conseguente
illegittimità della clausola di apposizione del termine per mancata
indicazione della causale ex art. 1 – Permanenza del rapporto di
lavoro dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto.
Se sussistono i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001,
non vi è violazione di tale norma e quindi non si applica l’art. 4-bis del decreto stesso.
L’art. 2, comma 1-bis, va interpretato alla luce del rapporto tra diritto
comunitario e diritto nazionale. I princìpi del diritto comunitario impongono
– a modifica dell’interpretazione adottata in precedenti sentenze – di qualificare
tale norma quale disciplina complementare e non alternativa rispetto
all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001. Pertanto, anche le «imprese concessionarie di servizi
nei settori delle poste» devono giustificare l’apposizione del termine secondo
quanto previsto dall’art. 1.