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Tribunale Foggia, N.6107-10 Marzo 2009

(Tribunale Foggia
N:6107 - 10 Marzo 2009)

Est. Colucci – C. M. R. A. (avv. De Michele) c. Poste Italiane Spa (avv. Maresca).

Note: Illegittima apposizione del termine e applicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

Contratto a termine – Apposizione del termine in attuazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 – Inapplicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, per insussistenza violazione art. 2, comma 1-bis – Interpretazione dell’art. 2, comma 1-bis, secondo i princìpi del diritto comunitario – Complementarietà e non alternatività rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Conseguente illegittimità della clausola di apposizione del termine per mancata indicazione della causale ex art. 1 – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto.

Se sussistono i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, non vi è violazione di tale norma e quindi non si applica l’art. 4-bis del decreto stesso. L’art. 2, comma 1-bis, va interpretato alla luce del rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale. I princìpi del diritto comunitario impongono – a modifica dell’interpretazione adottata in precedenti sentenze – di qualificare tale norma quale disciplina complementare e non alternativa rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001. Pertanto, anche le «imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste» devono giustificare l’apposizione del termine secondo quanto previsto dall’art. 1.
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