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Tribunale Firenze, Sez. I pen., N.2926-10 Dicembre 2007

(Tribunale Firenze, Sez. I pen.
N:2926 - 10 Dicembre 2007)

Giud. Boscherini – imputati C. F. (avv. Del Core), C. A. e R. A. (avv. Bestini), P. A. (avv. De Luca); parti civili S. F. e, in qualità di Consigliera di parità della Regione Toscana, C. M. (avv. Guidotti).

Note: Donne, accesso al lavoro e progressioni di carriera

Discriminazioni – Discriminazioni di genere – Attività di selezione del personale – Esercizio abusivo di intermediazione – Sanzioni penali – Risarcibilità del danno.

Il precetto dell’art. 10, d.lgs. n. 276/2003, non è rivolto a «chiunque», ma a chi gestisce agenzie per il lavoro e quindi dà luogo a una figura di reato proprio, che si aggiunge alla generale previsione degli artt. 1 e 16, legge n. 903/1977. Il reato in parola genera un danno morale al soggetto discriminato, consistente nella sofferenza psichica conseguente al rifiuto dell’esame della candidatura (per un lavoro che astrattamente poteva corrispondere alla sua preparazione professionale) fondato sul mero fatto di appartenere al genere femminile.
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