Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Reclamo - Revoca ordinanza - Provvedimento di urgenza – Insussistenza
L’art. 16, legge n. 183/2010, nel prevedere in capo alla p.a. la facoltà di revocare unilateralmente – entro il 23 maggio 2011 – i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, impone il rispetto solo sostanziale dei principi di correttezza e buona fede, non richiedendo un particolare obbligo di motivazione formale delle ragioni alla base del procedimento di riconversione