Congedi – Congedo di paternità – Art. 28, d.lgs. n. 151/2001 –
Lavoratore subordinato – Condizioni per l’utilizzo – Durata dello
stesso.
Al padre lavoratore deve essere riconosciuto un diritto autonomo alla fruizione
del congedo di paternità regolato dall’art. 28 del d.lgs. n. 151/2001, a
prescindere dal fatto che la madre sia o sia stata una lavoratrice. La durata del
congedo è di 5 mesi quando la madre non ha utilizzato il congedo di maternità.
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