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Tribunale Firenze, N.1169-16 Novembre 2009

(Tribunale Firenze
N:1169 - 16 Novembre 2009)

Muntoni – D. M. (avv.ti Gardelli, Marconi) c. Inps (avv.ti Imbriaci, Falso, Zaffina, Colella).

Note: Sull’autonomia del congedo di paternità del lavoratore subordinato

Congedi – Congedo di paternità – Art. 28, d.lgs. n. 151/2001 – Lavoratore subordinato – Condizioni per l’utilizzo – Durata dello stesso.

Al padre lavoratore deve essere riconosciuto un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità regolato dall’art. 28 del d.lgs. n. 151/2001, a prescindere dal fatto che la madre sia o sia stata una lavoratrice. La durata del congedo è di 5 mesi quando la madre non ha utilizzato il congedo di maternità.
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