Sicurezza sul lavoro – Obbligo di prevenzione dai rischi da rapine –
Insufficienza di adeguate misure di tutela – Richiesta di astensione
dalla prestazione lavorativa nei turni di lavoro oggetto di episodi criminosi
– Ripartizione dell’onere della prova – Responsabilità del datore
di lavoro per inadempimento dell’obbligo di sicurezza per l’attività
criminosa di terzi – Sussistenza.
L’art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro l’adozione e il mantenimento
delle misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione dell’integrità psico-fisica
in ambiente di lavoro e in costanza dello stesso tanto più in relazione alla frequenza
assunta dalla attività criminosa di terzi rispetto a una certa attività; ciò
a prescindere da criteri di fattibilità economica.