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Tribunale Asti, N.354-31 Luglio 2007

(Tribunale Asti
N:354 - 31 Luglio 2007)

Est. Gibelli – S. C. (avv.ti Martino e Occhionero) c. Banca Bipop-Carire Spa filiale di Asti (avv.ti Benzi e Provera)

Note: Violazione della normativa antiriciclaggio: la duplice posizione soggettiva non esclude la sanzionabilità del comportamento..

Licenziamento individuale – Giusta causa – Insussistenza – Violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. 3, legge 5 luglio 1991, n. 197 – Insussistenza – Scissione cliente/dipendente di un istituto di credito – Assenza di esplicita precisazione nella motivazione – Operazione di frazionamento di denaro contante – Divieto – Obbligo di fedeltà

È illegittimo il licenziamento inflitto a un «cliente/dipendente» di un istituto di credito che abbia posto in essere una serie di operazioni di deposito sul libretto nominativo attraverso la tecnica del frazionamento – in modo da sfuggire al divieto e al relativo obbligo di segnalazione imposto dalla normativa antiriciclaggio – per aver omesso l’istituto di precisare in modo esplicito, nella motivazione, che la contestazione era indirizzata al dipendente e non al cliente
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