Lavoro subordinato – Diritto di critica nei confronti del datore di lavoro
– Uso di espressioni esagerate e inopportune – Rivendicazione
del ruolo sindacale – Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
– Illegittimità – Insussistenza dell’intento di arrecare danno al
datore di lavoro e all’attività produttiva.
Nell’esercizio del diritto di critica, allorché le espressioni utilizzate siano esagerate
e inopportune, non giustificano l’irrogazione del licenziamento, se sono
inserite in un contesto di rivendicazioni sindacali e della dignità degli stessi
lavoratori e se non emerge alcuna volontà di arrecare danno al datore di lavoro
e all’attività produttiva.