Sez. lav. – G.U. De Antoniis – Papi (avv.ti Medici, Gabrielli) c. Comunità Montana dell’Esino-Frasassi, in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.ti G. Ranci, A. Ranci).
Mansioni superiori – Pubblico dipendente – Differenze retributive.
L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione. L’assegnazione a mansioni superiori deve avvenire in presenza di un incarico formale e di un posto vacante in pianta organica: in tal caso non viene pregiudicato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico previsto per la qualifica superiore espletata. (1)
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