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, N.198-22 Mag 2008

(
N:198 - 22 Mag 2008)

Gup Lovecchio; P.M. Lerario – Imp. Z. L. e al.; Parti civili: Cgil Regionale Puglia e al.

Note: La riduzione in schiavitù e la Convenzione di Palermo
Parole chiave: lavoro schiavile :: sfruttamento :: reato ::

Lavoro schiavile – Tratta di esseri umani – Reati transnazionali – Convenzione di Palermo – Sussistono

L’antigiuridicità penale delle condotte di sfruttamento del lavoratore, così come previste dall’art. 600 cod. pen. e ss., integra la nozione di «condizione analoga alla schiavitù» o «servitù» intesa come condizione di «soggezione continuativa» e cioè una subordinazione alla volontà e agli ordini altrui. Le «prestazioni» illecitamente pretese – «lavorative o sessuali […] accattonaggio […] che ne comportino lo sfruttamento» – non rappresentano un elemento ulteriore della condotta di riduzione in schiavitù, ma inquadrano e definiscono lo stato di soggezione che non può ridursi a una condizione meramente passiva di privazione di libertà, ma deve tradursi in un agere del soggetto passivo che, attraverso le forme coercitive tipizzate, viene costretto a compiere un’attività lavorativa...
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