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le ultime sentenze pubblicate

Tribunale Trento ord., N.216-4 Mag 2013

(Tribunale Trento ord.
N:216 - 4 Mag 2013)

Est. Beghini - M.T. c. Mnistero della Giustizia

Note: La revoca del part-time dopo il Collegato lavoro: la nuova amministrazione autoritaria e la flessibilità negata

Lavoro pubblico - Lavoro a tempo parziale - Revoca - Art. 16, legge n. 183/2010 - Contrasto con la Direttiva n. 97/81/Ce e con l'art. 15 della Carta di Nizza - Disapplicazione - Provvedimento di urgenza - Susistenza

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Tribunale Genova, N.1691-10 Novembre 2011

(Tribunale Genova
N:1691 - 10 Novembre 2011)

Est. M. Basilico – F. e altre (avv.to G. Pieri) c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica (Avvocatura Distrettuale dello Stato)

Note: ANNO LXII - 2011 - N3

Contratto a termine – Comparto Scuola – Personale non insegnante – Assunzioni a tempo determinato – Disciplina speciale – Normativa comunitaria dei contratti a termine – Applicabilità – Condizioni – Assunzioni a tempo determinato effettuate per ragioni non temporanee – Illegittimità.

La disciplina delle assunzioni a termine del personale non insegnante della scuola pubblica ha carattere speciale rispetto a quella concernente la generalità delle assunzioni a tempo determinato, ma è integrata dalle norme non incompatibili di quest’ultima; sono illegittime, pertanto, le assunzioni a termine di personale non di ruolo della scuola ove esse siano effettuate per ragioni non temporanee e senza rispettare il limite temporale stabilito dalla normativa comunitaria per la reiterazione dei contratti a termine
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Corte costituzionale, N.234-22 Luglio 2011

(Corte costituzionale
N:234 - 22 Luglio 2011)

I lavoratori che fruiscono di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al pe- riodo di disoccupazione indennizzato. La disposizione censurata determina

Note: La Corte costituzionale interviene sull'opzione tra l'indennità di disoccupazione e l'assegno d'invalidità

Previdenza – Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invali- dità e aventi diritto ai trattamenti di disoccupazione – Possibilità di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità – Mancata previsio- ne – Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai lavoratori in mobilità, titolari di assegno o pensione di invalidità che, a seguito della ordinanza della Corte n. 218/1995, possono esercitare l’opzio- ne tra i diversi trattamenti – Costituzione, artt. 3 e 38.

I lavoratori che fruiscono di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al pe- riodo di disoccupazione indennizzato. La disposizione censurata determina un’oggettiva diversità di trattamento tra il lavoratore inabile, titolare di un as- segno o di una pensione di invalidità che, al momento del licenziamento, rien- tri nel novero dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e quello che abbia invece diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione. (1)
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Tribunale Lucca, N.XXX-18 Giugno 2011

(Tribunale Lucca
N:XXX - 18 Giugno 2011)

Est. Martelli – B.A. (avv.ti Andreoni, Angiolini, Lombardi, Genovali) c. Inps (avv. Quarta).

Note: L’intervento integrativo degli enti bilateriali per il riconosciemnto da parte dell'Inps degli istituti di tutela del reddito

Previdenza sociale – Istituti di tutela del reddito per sospensione lavo- ro – Apprendista – Licenziamento – Inesistenza ente bilaterale ai fi- ni dell’intervento integrativo – Riconoscimento dell’indennità a ca- rico dell’Inps – Esclusione – Rilevanza e non manifesta infondatez- za della questione di legittimità costituzionale.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità co- stituzionale dell’art. 19, comma 1, lett. c, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, laddo- ve subordina il diritto al pagamento di una prestazione in denaro pari all’in- dennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori as- sunti con la qualifica di apprendista, all’intervento integrativo pari almeno al- la misura del venti per cento della prestazione a carico degli enti bilaterali pre- visti dalla contrattazione collettiva. (1)
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