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CORTE APPELLO VENEZIA

corte appello venezia, N.-3 Novembre 2009

(corte appello venezia
N: - 3 Novembre 2009)

Pres. Santoro, Est. Parise – S. F. n.q. amministratore sostegno di S. N. (avv.ti Perozzi, Papandrea) c. Inps (avv. Ferrighi). Conf. Tribunale Verona, n. 419 del 2008

Note: ANNO LXI - 2010 - N2
Parole chiave: Invalidità civile ::

Invalidità civile – Art. 42, comma 3, del d.l. n. 269/03 – Decadenza dalla domanda giudiziaria – Decorrenza – Acquiescenza – Esclusione – Applicabilità della nuova disciplina solo alle vicende amministrativo- giudiziarie iniziate ex novo a partire dal 1° gennaio 2005.

Non è configurabile l’acquiescenza al rigetto di una domanda amministrativa tesa all’ottenimento di una prestazione di invalidità civile solo in ragione della mancata proposizione del ricorso amministrativo avverso detto rigetto. L’istituto della decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269/03, limitando fortemente il diritto di difesa, ha natura eccezionale e, pertanto, le norme che lo regolano sono di stretta interpretazione. La soluzione preferibile, quindi, è quella dell’applicabilità della nuova disciplina soltanto alle vicende amministrativo-giudiziarie iniziate ex novo a partire dal 1° gennaio 2005
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