Invalidità civile – Art. 42, comma 3, del d.l. n. 269/03 – Decadenza dalla
domanda giudiziaria – Decorrenza – Acquiescenza – Esclusione –
Applicabilità della nuova disciplina solo alle vicende amministrativo-
giudiziarie iniziate ex novo a partire dal 1° gennaio 2005.
Non è configurabile l’acquiescenza al rigetto di una domanda amministrativa
tesa all’ottenimento di una prestazione di invalidità civile solo in ragione
della mancata proposizione del ricorso amministrativo avverso detto rigetto.
L’istituto della decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269/03,
limitando fortemente il diritto di difesa, ha natura eccezionale e, pertanto, le
norme che lo regolano sono di stretta interpretazione. La soluzione preferibile,
quindi, è quella dell’applicabilità della nuova disciplina soltanto alle vicende
amministrativo-giudiziarie iniziate ex novo a partire dal 1° gennaio 2005