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CORTE DI GIUSTIZIA

Corte di giustizia, N.C-30/10-10 Febbraio 2011

(Corte di giustizia
N:C-30/10 - 10 Febbraio 2011)

Sez. VIII – Pres. A. Prechal, Est. K. Schiemann, Avv. Gen. Y. Bot – Lotta Andersson c. Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten.

Note: L’impossibile subordinazione del lavoratore imprenditore
Parole chiave: Retribuzione ::

Retribuzione – Rinvio pregiudiziale – Direttiva n. 80/987/Cee – Art. 10, lett. c – Disposizione nazionale – Garanzia del pagamento di crediti insoluti dei lavoratori subordinati – Esclusione dei soggetti detentori, nei sei mesi anteriori al deposito dell’istanza di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato una notevole influenza sulle sue attività – Conformità col diritto comunitario.

L’art. 12, lett. c, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, n. 2008/94/Ce, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (versione codificata), deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale che escluda un lavoratore subordinato dal privilegio della garanzia di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per essere questi stato, da solo o con parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell’impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento dell’impresa medesima.
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Corte di giustizia, N.C-429/09-25 Novembre 2010

(Corte di giustizia
N:C-429/09 - 25 Novembre 2010)

Sez. II – Pres. J.N. Cunha Rodrigues, Est. A.O. Caoimh – Günter Fuß c. Stadt Halle (Avv. Gen. P. Mengozzi).

Note: Violazione del limite massimo settimanale dell’orario di lavoro e risarcimento del danno
Parole chiave: orario di lavoro ::

Orario di lavoro – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, Direttive n. 93/104/Ce e n. 2003/88/Ce – Organizzazione dell’orario di lavoro – Vigili del fuoco occupati nel settore pubblico – Art. 6, lett. b, della Direttiva n. 2003/88/Ce – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Superamento – Risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione – Condizioni alle quali è subordinata l’esistenza di un diritto al risarcimento – Modalità procedurali – Obbligo di presentare previa domanda al datore di lavoro – Forma ed entità del risarcimento – Tempo libero aggiuntivo o indennità – Princìpi di equivalenza e di effettività.

Un lavoratore, quale il sig. Fuß nella causa principale, che ha svolto, in qualità di Vigile del fuoco impiegato in un servizio di pronto intervento rientrante nel settore pubblico, un orario di lavoro caratterizzato da una durata media settimanale superiore a quella prevista dall’art. 6, lett. b, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, può avvalersi del diritto dell’Unione per far dichiarare la responsabilità delle autorità dello Stato membro interessato al fine di ottenere il risarcimento del danno subìto a causa della violazione di tale disposizione...
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Corte di giustizia, N.C-227/09-21 Ottobre 2010

(Corte di giustizia
N:C-227/09 - 21 Ottobre 2010)

Sez. II – Pres. J.N. Cunha Rodrigues, Est. A.O. Caoimh – A.A. et al. c. Comune di Torino (Avv. Gen. P. Cruz Villon)

Note: Riposo settimanale e deroghe facoltative all’esame della Corte di Giustizia
Parole chiave: orario di lavoro ::

Orario di lavoro – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Agenti di Polizia municipale – Direttiva n. 93/104/Ce – Direttiva n. 93/104/Ce come modificata dalla Direttiva n. 2000/34/Ce – Direttiva n. 2003/88/Ce – Artt. 5, 17 e 18 – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale – Deroghe relative al riposo settimanale differito e al riposo compensativo – Effetto diretto – Interpretazione conforme.

La circostanza che una professione non sia menzionata nell’art. 17, n. 2, Direttiva n. 93/104/Ce concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, tanto nella versione originale quanto in quella modificata dalla Direttiva n. 2000/34/Ce non impedisce che essa possa rientrare nella deroga prevista nell’art. 17 n. 3; ciò perché l’art. 17, n. 3, ha una portata autonoma rispetto al n. 2 di questo stesso articolo; le deroghe facoltative previste dall’art. 17, Direttiva n. 93/104, modificata dalla Direttiva n. 2000/34 nonché, eventualmente, dagli artt. 17 e/o 18, Direttiva n. 2003/88 Ce, non possono poi essere invocate contro singoli come i ricorrenti della causa principale ...
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Corte di giustizia, N.C-149/10-16 Settembre 2010

(Corte di giustizia
N:C-149/10 - 16 Settembre 2010)

Sez. I – Pres. Tizzano, Avv. Gen. Kokott. – Zoi Chatzi c. Ypourgos Oikonomikon.

Note: Congedo parentale: titolarità del diritto e figli gemelli in un recente caso della Corte di Giustizia
Parole chiave: congedi ::

Congedi – Congedo parentale – Direttiva Ce n. 96/34 – Interpretazione della clausola 2.1. dell’Accordo quadro sul congedo parentale – Titolarità del diritto. Congedi – Congedo parentale – Congedo in caso di nascita di gemelli – Nozione di nascita – Presa in considerazione del numero di figli nati – Principio di parità di trattamento.

La clausola 2.1. dell’Accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato della Direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, n. 96/34/Ce, concernente l’Accordo quadro concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, come modificata dalla Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, n. 97/75/Ce, non può essere interpretata nel senso che conferisce al figlio un diritto individuale al congedo parentale (1). La clausola 2.1. di detto Accordo quadro non deve essere interpretata nel senso che la nascita di gemelli conferisce un diritto a tanti congedi parentali quanti sono i figli nati. Tuttavia tale clausola, letta alla luce del principio della parità di trattamento, obbliga il legislatore nazionale a istituire un regime di congedo parentale che, ...
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