Contratto a termine – Clausola nulla – Indennizzo forfettario – Art. 32,
comma 5, legge n. 183/2010, e art. 1, comma 13, legge n. 92/2012
– Natura omnicomprensiva.
Contratto a termine – Clausola sul termine nulla – Indennizzo forfettario
ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Prescrizione decennale
– Decorrenza.
La disposizione di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012 (interpretazione
autentica dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010) è
conforme a quanto già affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.
303 del 2011, e dalla giurisprudenza di legittimità, allorché considera l’indennità
omnicomprensiva di ogni danno subìto dal lavoratore per effetto della nullità
del termine nel periodo che va dalla scadenza dello stesso fino alla sentenza
che ne accerta la nullità; e, trattandosi di un nuovo e diverso diritto, viene meno
la possibilità di richiedere altri trattamenti retributivi (quali, ad esempio, gli
scatti di anzianità), risarcitori e contributivi maturati medio tempore.