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CORTE DI CASSAZIONE

Corte di cassazione, N.16622-1 Ottobre 2012

(Corte di cassazione
N:16622 - 1 Ottobre 2012)

Sez. lav. – Pres. Miani Canevari, Est. Tricomi, P.M. Viola (diff.) – R.M. (avv.ti Cossu, Bomboi) c. Aci Global Spa (avv. Comito). Cassa Corte d’Appello Roma 12 novembre 2009

Note: Controlli difensivi e tutela della riservatezza del lavoratore

Controlli del datore di lavoro – Controlli difensivi anche su adempimento prestazione – Garanzie procedurali – Sussistenza

In tema di controllo a distanza sull’attività del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dall’art. 4, comma 2, della legge n. 300 del 1970 per l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, trovano applicazione anche ai controlli cd. difensivi, ovverosia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso
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Corte di cassazione, N.14996-7 Settembre 2012

(Corte di cassazione
N:14996 - 7 Settembre 2012)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Nobile, P.M. Corasaniti (parz. diff.) – V.L. (avv.ti Meloni, Pau), La M. Spa (avv.ti Pulsoni, Rapone). Cassa Corte d’Appello Cagliari, Sez. dist. di Sassari, 19 gennaio 2009.

Note: Primi interventi dopo l’interpretazione autentica del regime risarcitorio per l’illegittima apposizione del termine

Contratto a termine – Clausola nulla – Indennizzo forfettario – Art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, e art. 1, comma 13, legge n. 92/2012 – Natura omnicomprensiva. Contratto a termine – Clausola sul termine nulla – Indennizzo forfettario ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Prescrizione decennale – Decorrenza.

La disposizione di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 92 del 2012 (interpretazione autentica dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010) è conforme a quanto già affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 303 del 2011, e dalla giurisprudenza di legittimità, allorché considera l’indennità omnicomprensiva di ogni danno subìto dal lavoratore per effetto della nullità del termine nel periodo che va dalla scadenza dello stesso fino alla sentenza che ne accerta la nullità; e, trattandosi di un nuovo e diverso diritto, viene meno la possibilità di richiedere altri trattamenti retributivi (quali, ad esempio, gli scatti di anzianità), risarcitori e contributivi maturati medio tempore.
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Corte di cassazione, N.33907-6 Settembre 2012

(Corte di cassazione
N:33907 - 6 Settembre 2012)

Sez. VI – Pres. De Roberto, Est. Di Salvo, P.M. Scardaccione (parz. diff.) – ric. P. M. (avv. Chiariello). Diff. Corte d’Appello Lecce, Sez. dist. di Taranto, 24 ottobre 2011.

Note: Obbligo di reintegrazione e sua coercibilità dopo la legge n. 92/2012

Licenziamento individuale – Ordine giudiziale di reintegra – Mancata ottemperanza – Art. 388, comma 1, cod. pen. – Inapplicabilità

Il diritto a eseguire la prestazione lavorativa non si configura come diritto di credito, ma come diritto della personalità, in quanto esprime un interesse del lavoratore alla tutela della propria immagine professionale. Difettando del carattere della patrimonialità, e non potendo conseguentemente costituire oggetto di diritto di credito, la violazione di detto interesse per omessa esecuzione del provvedimento giudiziale che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro non può configurare il delitto di mancata esecuzione dolosa dell’ordine del giudice previsto dall’art. 388, comma 2, cod. pen
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Corte di cassazione, N.14157-12 Agosto 2012

(Corte di cassazione
N:14157 - 12 Agosto 2012)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Curzio, P.M. Apice (diff.) – Metro Italia Cash and carry Spa (avv.ti Celebrano, Olgiati, Trifirò, Beretta) c. Filcams Cgil (avv.ti Andreoni, Grandese). Conf. Corte d’Appello Venezia 4 aprile 2008.

Note: Crumiraggio interno e condotta antisindacale: variazioni sul tema

Condotta antisindacale – Sostituzione degli scioperanti – Crumiraggio interno – Limiti.

Il comportamento del datore di lavoro che sostituisce i lavoratori in sciopero con altri presenti sul posto di lavoro normalmente adibiti a mansioni superiori costituisce condotta antisindacale, indipendentemente dall’eventuale consenso dei lavoratori, salvo che le mansioni inferiori non costituiscano un elemento marginale e/o occasionale rispetto alle mansioni principali. La sostituzione è peraltro ammissibile nel rispetto dell’art. 2103 cod. civ.: con adibizione a mansioni equivalenti o superiori
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