Lavoro a tempo determinato – Assunzione per esigenze sostitutive ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Indicazione nel contratto delle ragioni della sostituzione, del nominativo del lavoratore sostituito e della durata dell’assenza – Necessità – Sussiste.
Nella vigenza del d.lgs. n. 368/2001, il datore di lavoro che voglia assumere a termine per esigenze sostitutive è tenuto a specificare già nel contratto le ragioni della sostituzione, il nominativo del lavoratore sostituito e la durata dell’assenza, in quanto il controllo circa l’effettività delle stesse deve essere effettuabile ab initio.