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CORTE D’APPELLO BARI

Corte d’Appello Bari, N.-9 Ottobre 2007

(Corte d’Appello Bari
N: - 9 Ottobre 2007)

Sez. Lav. - Pres. Est. Lucafò – Poste Italiane Spa (avv.ti Fiorino e Carrieri) c. M. R. (avv.ti De Michele e Mignone).

Note: Assunzione a termine per ragioni di carattere sostitutivo
Parole chiave: assunzione a termine ::

Lavoro a tempo determinato – Assunzione per esigenze sostitutive ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Indicazione nel contratto delle ragioni della sostituzione, del nominativo del lavoratore sostituito e della durata dell’assenza – Necessità – Sussiste.

Nella vigenza del d.lgs. n. 368/2001, il datore di lavoro che voglia assumere a termine per esigenze sostitutive è tenuto a specificare già nel contratto le ragioni della sostituzione, il nominativo del lavoratore sostituito e la durata dell’assenza, in quanto il controllo circa l’effettività delle stesse deve essere effettuabile ab initio.
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