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CORTE COSTITUZIONALE

Corte Costituzionale, N.303-11 Novembre 2011

(Corte Costituzionale
N:303 - 11 Novembre 2011)

Pres. Quaranta, Est. Mazzella – Poste italiane Spa (avv.ti Maresca e Pessi) c. C.C. (avv.ti Vacirca e Angiolini) e S.G. (avv.ti Carpagnano e De Michele)

Note: L’indennità ex art. 32 della legge, n. 183 del 2010: una possibile lettura parzialmente correttiva

Contratto a termine – Art. 32, commi 5-7, legge n. 183/2010 – Questioni di legittimità costituzionale – Artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, comma 1, Cost. – Infondatezza. Contratto a termine – Direttiva 1999/70/Ce – Misure antielusive – Art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 – Conversione del rapporto – Conformità

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/10, sollevate dalla Corte Cass. e dal Trib. Trani, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, co. 1, Cost. (1) La norma scrutinata non contrasta con l’Accordo europeo sul contratto a tempo determinato. (2) La stessa norma non contrasta con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. (3). Il comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183/2010, prevedendo l’estensione dei commi 5 e 6 ai giudizi in corso, non costituisce una ingiustificata intromissione del potere legislativo sull’amministrazione della giustizia influendo sulla decisione delle controversie in atto e quindi non contrasta con l’art. 6 della Cedu. (4)
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Corte costituzionale, N.234-22 Luglio 2011

(Corte costituzionale
N:234 - 22 Luglio 2011)

I lavoratori che fruiscono di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al pe- riodo di disoccupazione indennizzato. La disposizione censurata determina

Note: La Corte costituzionale interviene sull'opzione tra l'indennità di disoccupazione e l'assegno d'invalidità

Previdenza – Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invali- dità e aventi diritto ai trattamenti di disoccupazione – Possibilità di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità – Mancata previsio- ne – Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai lavoratori in mobilità, titolari di assegno o pensione di invalidità che, a seguito della ordinanza della Corte n. 218/1995, possono esercitare l’opzio- ne tra i diversi trattamenti – Costituzione, artt. 3 e 38.

I lavoratori che fruiscono di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al pe- riodo di disoccupazione indennizzato. La disposizione censurata determina un’oggettiva diversità di trattamento tra il lavoratore inabile, titolare di un as- segno o di una pensione di invalidità che, al momento del licenziamento, rien- tri nel novero dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e quello che abbia invece diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione. (1)
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CORTE COSTITUZIONALE, N.40-9 Febbraio 2011

(CORTE COSTITUZIONALE
N:40 - 9 Febbraio 2011)

Pres. De Siervo, Est. Saulle – Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato Palmieri) c. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (avv. Falcon)

Note: Sull'illegittimità costituzionale della limitazione territoriale delle prestazioni previdenziali

Assistenza – Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Sistema regionale integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale – Diritto di accesso agli interventi – Condizioni – Cittadinanza comunitaria e residenza in regione da almeno trentasei mesi – Incostituzionalità

È costituzionalmente illegittimo l’art. 4 della legge della Regione Friuli- Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), così come modificato dall’art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – Legge finanziaria 2010).
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Corte costituzionale, N.285-28 Luglio 2010

(Corte costituzionale
N:285 - 28 Luglio 2010)

Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE

Note: Padri liberi professionisti e tutela economica della maternità. La parabola interpretativa della Corte Costituzionale
Parole chiave: maternità :: paternità ::

Maternità e paternità – Indennità di maternità – Diritto del padre libero professionista di percepirla in alternativa alla madre – Insussistenza.

Sono, rispettivamente, inammissibili e infondate, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 70, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), sollevate dalla Corte d’Appello di Venezia e dalla Corte d’Appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost.
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