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CORTE APPELLO TORINO

Corte Appello Torino, N.856-3 Agosto 2011

(Corte Appello Torino
N:856 - 3 Agosto 2011)

Pres. Mariani, Est. Grillo Pasquarelli Mariani – Azienda Usl Valle d’Aosta (avv. Pagani) c. B.L.G. (avv.ti Caveri, d’Alessandro).

Note: Sul part-time previdenziale
Parole chiave: tempo :: pubblico :: previdenziale :: pensione :: parziale :: part-time :: lavoro ::

Pensione – Lavoro pubblico – Part-time previdenziale – Scadenza contratto – Decadenza beneficio – Ripristino della situazione quo ante – Non sussiste

Ai sensi dell’art. 1, comma 187, legge n. 662/1996, una volta esercitata la facoltà di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con la contestuale percezione della pensione di anzianità non è ammesso il ripristino del rapporto quo ante
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Corte Appello Torino, N.345-2 Mag 2011

(Corte Appello Torino
N:345 - 2 Mag 2011)

Pres. Mariani, Est. Grillo Pasquarelli – M.P. (avv. Scavone) c. Poste Italiane Spa (avv. Fronticelli).

Note: Genericità della causale nel lavoro temporaneo e nella somministrazione

Lavoro temporaneo tramite agenzia – Difetto di indicazione dei motivi – Eccessiva genericità – Violazione art. 3, comma 3, lett. a, legge n. 196/1997 – Applicazione dell’art. 10, comma 1, legge n. 196/1997 – Riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo all’azienda utilizzatrice.

Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della utilizzatrice non solo nei casi contemplati dall’art. 10, co. 2 e 3, l. n. 196/97, in mancanza di forma scritta o di protrazione del rapporto oltre il termine di dieci giorni dalla naturale scadenza, ma anche nelle ipotesi contemplate dal co. 1 del medesimo art. 10, e quindi anche nel caso di violazione dell’art. 1, co. 2-5; ipotesi tra le quali rientra la generica indicazione dei motivi sottesi alla stipula del contratto di fornitura e del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, essendo detti contratti, intrinsecamente collegati, ontologicamente causali
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Corte Appello Torino, N.164-29 Marzo 2011

(Corte Appello Torino
N:164 - 29 Marzo 2011)

Pres. Girolami, Est. Grillo Pasquarelli - F. Spa (avv.ti Rossotto, Pittaluga) c. C.A.F. (avv. Lesca)

Note: Risarcimento del danno per compressione dei riposi settimanali: prime applicazioni della sentenza Kücüdveci
Parole chiave: turni :: settimanale :: risarcimento :: riposo :: orario :: lavoro :: direttiva 2003-88 :: Danno ::

Orario di lavoro - Riposo settimanale - Lavoro a turni - Cambio squadra e cambio turno - Art. 9, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 66/2003, come modificato dall'art. 41, comma 6, d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 - Contrasto della norma con la Direttiva n. 2003-88 - Sussiste - Disapplicazione - Risarcimento del danno

Il nuovo testo dell’art. 9, co. 2, lett. a, d.lgs. n. 66/2003, come sostituito dall’art. 41, co. 6, l. n. 133/2008, che ammette la deroga alla regola del riposo settimanale di 24 ore più 11 di riposo giornaliero, sia nel caso di cambio squadra che nel caso di cambio turno, va disapplicato per contrasto con la regula iuris posta dall’art. 17, n. 4, lett. a, della Direttiva n. 2003/88/Ce, che peraltro ha contenuto identico a quello del testo previgente dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 66/2003.
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Corte Appello Torino, N.33-17 Febbraio 2011

(Corte Appello Torino
N:33 - 17 Febbraio 2011)

Pres. Mariani, Est. Sanlorenzo – Thyssenkrupp Acciai speciali Terni Spa (avv.ti Tartaglia, Pes, Pugno) c. D.F. (avv.ti Bonetto, Napoli). Conf. Tribunale Torino 29 aprile 2009.

Note: Licenziamenti collettivi, conciliazioni e interpretazione dei contratti collettivi

Contratto collettivo – Interpretazione – Regole ermeneutiche – Principio di gerarchia – Prevalenza e letterale – Ritenuta chiarezza dell’interpretazione letterale – Ricorso ad altri criteri interpretativi – Necessità – Esclusione

In tema di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, a fronte di un significato testuale complessivo – non solo emergente dal dato letterale, ma anche ricavabile dal collegamento logico delle varie clausole – chiaro e privo di ambiguità, non è consentito fare ricorso a criteri sussidiari e integrativi, quali il comportamento delle parti in occasioni precedenti o successive. (
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