Controversie di lavoro – Giurisdizione – Regolamento – Conflitto negativo – Estremi. Controversie di lavoro – Impiego pubblico – Giurisdizione ordinaria. Controversie di lavoro – Procedura selettiva nell’ambito della medesima area funzionale – Giurisdizione ordinaria.
Nell’ipotesi in cui il giudice ordinario e il giudice amministrativo abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, affermando ciascuno la giurisdizione dell’altro, si configura non già un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ.) ma un conflitto reale, negativo, di giurisdizione, che ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ., può essere de-
nunciato alle Sezioni Unite in ogni tempo e quindi indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce sia passata in giudicato.