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CASSAZIONE SS.UU.

Cassazione Ss.Uu., N.25033-24 Novembre 2006

(Cassazione Ss.Uu.
N:25033 - 24 Novembre 2006)

Ss.Uu. – Pres. Ianniruberto, Est. Amoroso,P.M.Iannelli (concl. Diff.) – Orazi R. (avv. Galleano, Scarselli) c. Poste Italiane Spa (avv. De Marinis, Fiorillo). Conferma A. Brescia 29 novembre 2002.

Note: Le Sezioni Unite sulle clausole di fungibilità tra mansioni considerate equivalenti dalla contrattazione collettiva
Parole chiave: mansioni equivalenti ::

Mansioni e qualifica – Ius variandi – Limiti ex art. 2103 cod. civ. – Equivalenza professionale – Clausole collettive di fungibilità fra mansioni – Condizioni di legittimità. Mansioni e qualifica – Ius variandi – Equivalenza professionale – Valutazione sottratta al sindacato di legittimità.

La contrattazione collettiva, pur muovendosi nell’ambito e nel rispetto della prescrizione posta dal comma 1 dell’art. 2103 cod. civ., è autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale, prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali, ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifi- ca, senza incorrere nella sanzione della nullità comminata dal comma 2 della citata disposizione.
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Cassazione Ss.Uu., N.9164-20 Aprile 2006

(Cassazione Ss.Uu.
N:9164 - 20 Aprile 2006)

Ss.Uu. – Pres. Carbone, Est. Amoroso, (conf.) – Leggeri e altri (avv. P. Boer) c. I.N.A.I.L. (avv. Vuoso e Colaiocco).

Note: A proposito della sentenza delle Ss.Uu. 9164 sulle procedure selettive verso qualifiche superiori
Parole chiave: qualifiche superiori ::

Controversie di lavoro – Giurisdizione – Regolamento – Conflitto negativo – Estremi. Controversie di lavoro – Impiego pubblico – Giurisdizione ordinaria. Controversie di lavoro – Procedura selettiva nell’ambito della medesima area funzionale – Giurisdizione ordinaria.

Nell’ipotesi in cui il giudice ordinario e il giudice amministrativo abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, affermando ciascuno la giurisdizione dell’altro, si configura non già un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ.) ma un conflitto reale, negativo, di giurisdizione, che ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ., può essere de- nunciato alle Sezioni Unite in ogni tempo e quindi indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce sia passata in giudicato.
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