Retribuzione – Rinvio pregiudiziale – Direttiva n. 80/987/Cee – Art.
10, lett. c – Disposizione nazionale – Garanzia del pagamento di
crediti insoluti dei lavoratori subordinati – Esclusione dei soggetti
detentori, nei sei mesi anteriori al deposito dell’istanza di fallimento
dell’impresa datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima
e che hanno esercitato una notevole influenza sulle sue attività
– Conformità col diritto comunitario.
L’art. 12, lett. c, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22
ottobre 2008, n. 2008/94/Ce, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in
caso d’insolvenza del datore di lavoro (versione codificata), deve essere interpretato
nel senso che non osta a una norma nazionale che escluda un lavoratore subordinato
dal privilegio della garanzia di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori
subordinati per essere questi stato, da solo o con parenti stretti, titolare
di una parte essenziale dell’impresa e per aver esercitato una notevole influenza
sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l’istanza di fallimento dell’impresa medesima.