Attività sindacale – Trasferimento Rsa – Art. 22 Stat. lav. – Obbligo di
nulla osta – Legittimità del trasferimento – Costituzione di Rsa –
Sottoscrizione dei contratti collettivi – Sussistenza dei requisiti per
il godimento dei diritti sindacali.
In tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale soltanto previo
nulla osta del sindacato di appartenenza, l’art. 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori), al quale rinvia il successivo art. 22, va interpretato,
nel testo risultante dalla parziale abrogazione referendaria, conformemente
al percorso esegetico indicato dalla giurisprudenza costituzionale (segnatamente,
Corte Cost., sentenza n. 54 del 1974), nel senso che esso non incide
sulla possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali (Rsa), ma si
limita a definire i requisiti che le Rsa stesse devono possedere per poter fruire dei
diritti sindacali disciplinati dal Titolo III del medesimo Statuto dei lavoratori.