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Corte di Cassazione, N.8725-9 Aprile 2009

(Corte di Cassazione
N:8725 - 9 Aprile 2009)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Consigliere Curzio, P.M. Riello (Diff.) – Telecom Italia Spa (avv.ti Maresca, Romei, Boccia e Morrico) c. Sindacato nazionale autonomo Telecomunicazioni Radiotelevisione (avv.ti Tribulato e Matafù). Cassa Corte d’Appello Messina 6 febbraio 2006.

Note: Nulla osta rilasciato dalle associazioni sindacali e richiamo all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori: ambito di applicazione e
Parole chiave: diritto sindacale ::

Attività sindacale – Trasferimento Rsa – Art. 22 Stat. lav. – Obbligo di nulla osta – Legittimità del trasferimento – Costituzione di Rsa – Sottoscrizione dei contratti collettivi – Sussistenza dei requisiti per il godimento dei diritti sindacali.

In tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale soltanto previo nulla osta del sindacato di appartenenza, l’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori), al quale rinvia il successivo art. 22, va interpretato, nel testo risultante dalla parziale abrogazione referendaria, conformemente al percorso esegetico indicato dalla giurisprudenza costituzionale (segnatamente, Corte Cost., sentenza n. 54 del 1974), nel senso che esso non incide sulla possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali (Rsa), ma si limita a definire i requisiti che le Rsa stesse devono possedere per poter fruire dei diritti sindacali disciplinati dal Titolo III del medesimo Statuto dei lavoratori.
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