Lavoro pubblico – Diritto alla scelta e al mantenimento della sede di lavoro
ex art. 33, comma 5, legge n. 104/92 – Requisiti espressamente
previsti dalla legge – Continuità dell’assistenza prestata a congiunto
disabile – Requisiti ulteriori – Interpretazione dell’inciso «ove possibile
» – Verifica di compatibilità con le esigenze economiche e organizzative
del datore di lavoro – Rilevanza dell’interesse comune.
Alla stregua della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, il diritto
del genitore o del familiare lavoratore che assiste con continuità un handicappato
di scegliere la sede lavorativa più vicino al proprio domicilio e di non essere
trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto
o illimitato perché detto diritto può essere fatto valere allorquando – alla
stregua della regola di un equo bilanciamento tra i diritti, tutti con rilevanza costituzionale
– il suo esercizio finisca per ledere in ...