Licenziamento individuale – Lavoratrice madre – Stato oggettivo della
gravidanza – Nullità – Risarcimento danni.
Il divieto di licenziamento della lavoratrice di cui all’art. 2 della legge n.
1204/1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio.
Pertanto, il licenziamento intimato nonostante il divieto – che è nullo (e non
inefficace) – comporta il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva
cessazione del rapporto, dovute a titolo di risarcimento del danno