Licenziamento individuale – Disciplinare – Principio dell’immediatezza
della contestazione e della tempestività del recesso – Carattere relativo
– Accertamento di merito – Fattispecie.
Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell’immediatezza
della contestazione dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si
configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro,
deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un
intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione
dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità
della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento
di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio
di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato