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Corte di Cassazione, N.29480-17 Dicembre 2008

(Corte di Cassazione
N:29480 - 17 Dicembre 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Roselli, P.M. Abbritti (conf.) – A. D. A. (avv.ti Pirani, Parascandolo) c. Telecom Italia Spa (avv.ti Maresca, Romei, Boccia, Morrico). Conf. Corte d’Appello Roma 3 novembre 2005.

Note: Immediatezza della contestazione disciplinare e specificità
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Licenziamento individuale – Disciplinare – Principio dell’immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso – Carattere relativo – Accertamento di merito – Fattispecie.

Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato
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