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Corte di Cassazione, N.2676-5 Febbraio 2010

(Corte di Cassazione
N:2676 - 5 Febbraio 2010)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Rel. Zappia, P.M. Matera (concl. conf.) – Rete ferroviaria italiana Spa (avv. Morrico) c. B. A., G. G., C. L., Z. G., Ce Vi. (avv. Speranzoni). Cassa Corte d’App. Venezia, 15 ottobre 2006, n. 182

Note: Ancora brevi note sulle conseguenze in caso di omessa impugnativa del licenziamento

Licenziamento individuale – Omessa impugnativa – Risarcibilità dei danni – Normativa speciale e normativa comune – Limitazioni.

Il lavoratore che non abbia impugnato il licenziamento nel termine di de- cadenza può far valere profili di illegittimità del licenziamento diversi da quel- li previsti dalla normativa speciale. La predetta decadenza impedisce al lavora- tore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordi- narie, nella misura in cui non consente di far accertare in sede giudiziale la il- legittimità del licenziamento.
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