carrello
notiziario
rgl
home page

Corte di Cassazione, N.24367-1 Ottobre 2008

(Corte di Cassazione
N:24367 - 1 Ottobre 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Balletti (conf.) – Cortellazzi Fintec Spa (avv.ti Fusillo e Borghesi) c. C. M. (avv.ti Magrini e Dell’Omarino). Corte d’Appello Brescia 19 marzo 2005.

Note: il recesso dal contratto d'opera intellettuale a termine
Parole chiave: lavoro autonomo ::

Lavoro autonomo – Contratto d’opera intellettuale – Apposizione del termine finale – Recesso per giusta causa – Inapplicabilità della disciplina del recesso di cui all’art. 2237 cod. civ. – Diritto del prestatore d’opera al pagamento dell’intero corrispettivo pattuito.

In tema di contratto d’opera, risponde a interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti (ex art. 1322 cod. civ.) la pattuizione di predeterminazione della durata in deroga alla regolamentazione legale del recesso dal contratto, con la conseguenza che l’interruzione del rapporto contrattuale, per l’inadempimento di una delle due parti alla detta pattuizione, comporta per l’altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa