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Corte di Cassazione, N.21579-13 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21579 - 13 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Bandini, P.M. Salvi – D. V. (avv.ti Abati, Sotgiu) c. La Rosa Dei Venti Srl (avv.ti Longheu, Tirelli). Diff. Corte d’Appello Cagliari 27 giugno 2005.

Note: Per evitare il licenziamento si può dequalificare?

Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Illegittimità – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione – Consenso del lavoratore – Legittimità – Conservazione del posto di lavoro – Onere della prova a carico del datore di lavoro.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
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