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Corte di Cassazione, N.21380-7 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21380 - 7 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Roselli, P.M. Salvi (diff.) – M. C. (avv. Marchese) c. C. Srl (avv. Agosta). Corte d’Appello Roma 25 settembre 2004.

Note: Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale
Parole chiave: lavoro subordinato :: lavoro autonomo ::

Lavoro subordinato – Lavoro autonomo – Differenza tra elementi costitutivi del rapporto – Mancanza di organizzazione imprenditoriale e rischio economico del lavoratore.

Per escludere la subordinazione nel rapporto di lavoro prestato con continuità e coordinamento con altro soggetto è necessario che il giudice di merito accerti il rischio economico a carico del lavoratore e così, ad esempio, che resti a suo carico l’acquisto o l’uso dei materiali necessari a lavorare o che il rapporto con i terzi utenti venga da lui instaurato e gestito. Quanto all’assenza dell’obbligo di giustificare le assenze, quale indice della mancanza di subordinazione, è necessario l’accertamento negativo in concreto delle conseguenze disciplinari.
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