Sciopero – Rifiuto di svolgere determinate mansioni – Insussistenza –
Sanzione disciplinare – Legittimità.
Lo sciopero, nei fatti, si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva
della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione.
Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo:
una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla
giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita «minima unità
tecnico temporale», al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato
esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. Al contrario, ci si colloca
al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione
per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra
i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere