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Corte di cassazione, N.19156-20 Settembre 2011

(Corte di cassazione
N:19156 - 20 Settembre 2011)

Sez. lav. – Pres. Miani Canevari, Est. Filabozzi, P.M. Matera – L.D. (avv. Zezza) c. Poste italiane Spa (avv. Trifirò). Conf. Corte d’Appello Milano 14 aprile 2008.

Note: «Sciopero» delle mansioni: un ritorno alla tecnica definitoria?

Sciopero – Rifiuto di svolgere determinate mansioni – Insussistenza – Sanzione disciplinare – Legittimità.

Lo sciopero, nei fatti, si risolve nella mancata esecuzione in forma collettiva della prestazione lavorativa, con corrispondente perdita della relativa retribuzione. Questa mancata esecuzione si estende per una determinata unità di tempo: una giornata di lavoro, più giornate, oppure periodi di tempo inferiori alla giornata, sempre che non si vada oltre quella che viene definita «minima unità tecnico temporale», al di sotto della quale l’attività lavorativa non ha significato esaurendosi in una erogazione di energie senza scopo. Al contrario, ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere
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