Licenziamento individuale – Art. 2110 cod. civ. – Periodo di
Comporto – Impugnativa – Termine di decadenza ex art. 6, legge
n. 604/1966 – Esclusione.
Dato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non
è regolato dalla legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni, ma dal-
l’art. 2110 cod. civ., comma 2, in questa ipotesi l’impugnazione da parte del
prestatore di lavoro non è soggetta al termine di decadenza stabilito dall’art.
6 della stessa legge