Lavoro subordinato – Lavoratore che assiste un familiare con handicap
– Incompatibilità ambientale – Gravi disfunzioni organizzative per
il datore di lavoro – Bilanciamento di diritti costituzionalmente garantiti
– Legittimità del trasferimento senza consenso.
Alla luce di una interpretazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104
del 1992 orientata alla complessiva considerazione dei princìpi e dei valori costituzionali
coinvolti, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un
affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità
connessa a ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda, ovvero della pubblica
amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata, in base a una
verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale, la incompatibilità della permanenza
del lavoratore nella sede di lavoro.