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Corte di Cassazione, N.16102-9 Luglio 2009

(Corte di Cassazione
N:16102 - 9 Luglio 2009)

Ss.Uu. – Pres. Carbone, Est. Morcavallo, P.M. Martone (Conf.) – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) c. A. (non costituita). Cassa Corte d’Appello Messina 24 giugno 2004.

Note: Trasferimento senza consenso e assistenza a un familiare con handicap: ipotesi legittima nel caso di incompatibilità ambientale
Parole chiave: trasferimento :: handicap ::

Lavoro subordinato – Lavoratore che assiste un familiare con handicap – Incompatibilità ambientale – Gravi disfunzioni organizzative per il datore di lavoro – Bilanciamento di diritti costituzionalmente garantiti – Legittimità del trasferimento senza consenso.

Alla luce di una interpretazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 orientata alla complessiva considerazione dei princìpi e dei valori costituzionali coinvolti, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa a ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda, ovvero della pubblica amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata, in base a una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
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