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Corte di Cassazione, N.16000-8 Luglio 2009 - 14 Luglio 2009

(Corte di Cassazione
N:16000 - 8 Luglio 2009 - 14 Luglio 2009)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Stile, P.M. Fedeli (Conf.).

Note: Nota a Cass. 16000/09 e Cass. P. 15 aprile 2009
Parole chiave: diritto di critica ::

Lavoro subordinato – Diritto di critica del lavoratore – Diritto e dovere di denuncia di reati – Limiti. Lavoro subordinato – Diritto di critica del lavoratore –Violazione dei limiti – Esercizio del potere disciplinare datoriale – Possibilità – Sussistenza – Limitazioni.

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il diritto di critica (e ancor più il diritto-dovere di denunciare gli autori di reati commessi nello stesso ambito), oltre che vincolato al rispetto della verità oggettiva e a una forma di esposizione che non offenda l’onore, la reputazione e il decoro dell’impresa datrice di lavoro, è anche sottoposto a peculiari limiti in considerazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione gravanti sul dipendente. (1) Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la violazione dei limiti del diritto di critica giustifica l’esercizio, da parte datoriale, del potere disciplinare, anche nelle sue forme più severe, ma pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione.
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