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Corte di Cassazione, N.1582-24 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:1582 - 24 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. Ciceretti, Est. Picone – Fa. Ci. Um. (avv. Ghera) c. Co. De. Bum. (avv. Centofanti). Diff. Corte d’Appello Perugia 12 luglio 2006.

Note: legittimità del direttore amministrativo allo svolgimento della funzione di rappresentante sindacale aziendale
Parole chiave: rappresentante sindacale ::

Condotta antisindacale – Legittimazione ad agire – Organismi locali periferici – Individuazione – Rsa – Costituzione «nell’ambito» di determinate associazioni sindacali – Direttore amministrativo – Rappresentante sindacale – Incompatibilità – Non sussiste.

La legge n. 300 del 1970, art. 19, attribuisce ai lavoratori il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva, «nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva», dovendosi l’espressione «nell’ambito» interpretare nel senso che queste ultime non possono limitare in alcun modo tale facoltà, restando solo libere di accogliere o non nel proprio seno le predette rappresentanze; ne discende che ben possono i dirigenti delle Rsa non essere iscritti al sindacato e persino appartenere a categorie professionali non rappresentante dal sindacato. (Massima non ufficiale)
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