Condotta antisindacale – Legittimazione ad agire – Organismi locali periferici
– Individuazione – Rsa – Costituzione «nell’ambito» di determinate
associazioni sindacali – Direttore amministrativo –
Rappresentante sindacale – Incompatibilità – Non sussiste.
La legge n. 300 del 1970, art. 19, attribuisce ai lavoratori il diritto di costituire
rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva, «nell’ambito
delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro
applicati nell’unità produttiva», dovendosi l’espressione «nell’ambito» interpretare
nel senso che queste ultime non possono limitare in alcun modo tale facoltà,
restando solo libere di accogliere o non nel proprio seno le predette rappresentanze;
ne discende che ben possono i dirigenti delle Rsa non essere iscritti al
sindacato e persino appartenere a categorie professionali non rappresentante dal
sindacato. (Massima non ufficiale)