Sciopero – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Crumiraggio –
Lavoratori adibiti a mansioni inferiori – Condotta antisindacale – Non
sussistenza.
Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione a uno sciopero
indetto dai lavoratori, è configurabile allorché il contingente affidamento
delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio,
nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una
norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da
parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica
superiore, se l’adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente,
marginalmente e per specifiche e obiettive esigenze aziendali