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Corte di cassazione, N.15782-19 Luglio 2011

(Corte di cassazione
N:15782 - 19 Luglio 2011)

Sez. lav., – Pres. Miani Canevari, Est. La Terza, P.M. Sepe (conf.) – Carrefour Ssc Società sviluppo commerciale Srl (avv.ti Gentile, Manca) c. Filcams Cgil Venezia (avv.ti Andreoni, Grandese). Cassa Corte d’Appello Venezia 17 maggio 2007, con rinvio a Corte d’Appello Brescia.

Note: Continuons le combat: sciopero, crumiraggio e demansionamento
Parole chiave: sciopero :: crumiraggio ::

Sciopero – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Crumiraggio – Lavoratori adibiti a mansioni inferiori – Condotta antisindacale – Non sussistenza.

Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione a uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore, se l’adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche e obiettive esigenze aziendali
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