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Corte di Cassazione, N.12811-3 Giugno 2009

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Divieto.

È antisindacale la condotta di un datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, utilizza personale dirigente, quadri, impiegati di elevato livello per svolgere le mansioni degli addetti del pedaggio che hanno aderito all’astensione. Il datore di lavoro non può sostituire i dipendenti in sciopero con lavoratori di qualifica superiore impiegandoli in mansioni inferiori al fine di neutralizzare gli effetti dell’astensione. In tal caso si ha una lesione dell’interesse collettivo del sindacato nella sua capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.
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