Licenziamento collettivo – Comunicazione apertura procedura –
Riduzione licenziamenti da 7 a 3 – Art. 24, legge n. 223/91 –
Applicabilità
In presenza di un iniziale programma di messa in mobilità di un numero di
lavoratori almeno pari a cinque, e a prescindere dalla successiva riduzione del
numero dei dipendenti espulsi, è obbligatoria ed esclusiva la via della procedura
ex lege n. 223 del 1991 e non è consentito adoperare il diverso strumento del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo, in ossequio alle finalità della legge
n. 223/91 e alla Direttiva n. 98/59/Ce come interpretata dalla Corte di
Giustizia delle Comunità europee in causa C-188/03, Junk