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Corte di Appello Firenze, N.680-13 Luglio 2009

(Corte di Appello Firenze
N:680 - 13 Luglio 2009)

Pres. Est. Amato – M. C. (avv. Rusconi) c. Banca Cr Firenze Spa (avv.ti Bechi, Gennarelli).

Note: Il danno non patrimoniale nei rapporti di lavoro: danno evento o danno conseguenza?

Mansioni e qualifiche – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione – Voci di danno non patrimoniale e relativa quantificazione – Onere della prova: danno evento e danno conseguenza – Art. 2087 cod. civ. e obbligo di tutela della personalità morale del lavoratore – Discriminazione per età (d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216).

La tutela da parte dell’ordinamento dei valori fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quali la dignità del lavoro, la salute, la libertà di espressione) comporta che, quando una condotta sia lesiva dei suddetti valori, il danno si identifica con la lesione medesima e, pertanto, sotto il profilo probatorio, il giudice procederà direttamente a una quantificazione del danno non patrimoniale secondo un criterio equitativo, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. (cd. danno in re ipsa).
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