Mansioni e qualifiche – Dequalificazione –Art. 2087 cod. civ. – Risarcimento
del danno – Tutela della personalità morale del lavoratore
– Danno non patrimoniale – Onere della prova – Quantificazione.
La dequalificazione professionale del lavoratore comporta la liquidazione
del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, secondo l’interpretazione
«costituzionalmente orientata» della sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 26972 del 2008. Ciò in relazione alla tutela data alla
personalità morale del lavoratore secondo il combinato disposto degli artt.
41 Cost. e 2087 cod. civ. (per ciò che concerne il bene dignità) e 32 Cost. (per
ciò che concerne il bene salute). Tale danno è peraltro in re ipsa e si identifica
con la lesione