Licenziamento individuale, lavoratrice madre, divieto, deroghe, onere della prova
La deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre opera non solo
in caso di cessazione dell’attività dell’impresa ma anche nel caso di cessazione dell’attività
del reparto cui la lavoratrice è addetta, purché il reparto stesso abbia
autonomia funzionale. L’applicazione estensiva della deroga è subordinata alla
condizione che il datore di lavoro assolva l’onere probatorio circa l’impossibilità
di utilizzare la lavoratrice presso altre unità produttive dell’azienda